Per l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere presentato all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata. Ora, dagli atti risulta che la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 5 giugno 2013, di modo che il termine d'impugnazione ha cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto venerdì 5 luglio 2013. Introdotto il 18 luglio 2013 il reclamo si rivelerebbe pertanto tardivo. b) Sennonché, nella fattispecie, la decisione impugnata non contiene, contrariamente a quanto previsto dall'art. 238 lett. f CPC, l'indicazione dei mezzi di impugnazione. L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (Staehelin in: