{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-30_2013-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115026&nX40_KEY=4711105&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da1cd5908cf90df4b843813b76788796"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2013.30"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.09.2013 16.2013.30"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare da parte di un comproprietario - decisione di stralcio della causa dai ruoli dell'autorità di conciliazione, anziché rilascio di autorizzazione ad agire - mancata indicazione dei rimedi di diritto - tempestività del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:27:30", "Checksum": "c6842891933a998396939d9256abe14f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.09.2013 16.2013.30\nRegesto:\nProprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare da parte di un comproprietario - decisione di stralcio della causa dai ruoli dell'autorità di conciliazione, anziché rilascio di autorizzazione ad agire - mancata indicazione dei rimedi di diritto - tempestività del reclamo\n\n\nNella fattispecie, il Giudice di pace supplente anziché rilasciare all'istante la citata autorizzazione, ha stralciato la causa dai ruoli. Nelle sue osservazioni 26 agosto 2013 il nuovo Giudice di pace ha invero spiegato che la mancata consegna all'istante dell'autorizzazione ad agire è dovuta ad un errore. E in effetti, procedendo allo stralcio della procedura, anziché rilasciare all'istante l'autorizzazione ad agire, il primo giudice ha effettivamente applicato il diritto procedurale in maniera erronea (analogamente CCR sentenza inc. 16.2012.21 del 4 maggio 2012).\n3. L'opponente rileva invero che il reclamante ha impugnato, sempre davanti al Giudice di Pace del circolo di Paradiso, anche il verbale dell'assemblea dei comproprietari tenutasi il 21 aprile 2013, nel corso della quale è stato deciso di confermare l'autorizzazione a stare in lite nei suoi confronti. Il che sarà anche vero ma non rende senza oggetto il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire, la quale deve essere rilasciata indilatamente o entro breve termine (Trezzini, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 937). Che poi l'azione di merito possa diventare senza oggetto è un quesito che andrà risolto dal Giudice di pace ove fosse validamente adito da RE 1. Ne discende che in accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati al giudice di pace, affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire.\n4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) dell'opponente che ha concluso per la reiezione del reclamo. Quanto all'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura del reclamo non ha verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio impugnato è annullato. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Paradiso, affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Le spese processuali di fr. 150. sono poste a carico della CO 1.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). 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