Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità alle controparti, alle quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.