Anche tenendo conto del fattore di riduzione dell'art. 13 cpv. 2 del regolamento, la causa non essendo terminata con un giudizio di merito, l'indennità di fr. 400.– risulta adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore dell'istante (redazione dell'istanza del 5 ottobre 2012 e degli scritti 5 novembre e 13 dicembre 2012). Ne segue che nessun riproverei può essere mosso al Pretore, donde la reiezione del reclamo. 3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.