Non vi sono inoltre motivi d'equità che giustificano la rinuncia all'addebito, le istanti hanno comunque dovuto adire il giudice per riottenere l'uso dell'ente locato, il prolungo della locazione essendo intervenuto pendente causa (cfr. doc. G). Si aggiunga che per una valore litigioso di fr. 4590.– (pigione di fr. 1530.– per tre mesi, ovvero da ottobre 2012 alla riconsegna dell'ente locato in dicembre 2012), l'indennità in favore della parte vincente sarebbe variata tra fr. 688.– e fr. 1147.– (15%-25%: art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Anche tenendo conto del fattore di riduzione dell'art. 13 cpv.