In forza del rinvio di cui all'art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), nel Canton Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC. b) In concreto, i reclamanti, che non contestano la loro soccombenza, non spiegano perché le istanti avvalsesi di un patrocinatore non avrebbero diritto all'indennizzo previsto in caso di vittoria (art. 106 cpv.