Asseriscono inoltre che le locatrici, al corrente del fatto che l'appartamento serviva loro ancora un anno per potere fare completare la scuola al proprio figlio, avrebbero dichiarato che “non ci sarebbero stati problemi a rinnovare per un altro anno, ma sono mancate alla parola data”. a) Ora, le spese giudiziarie, che comprendono le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 let. b e cpv. 3 CPC) sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In forza del rinvio di cui all'art. 105 cpv.