Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 242 pag. 1069 in alto). L'impugnazione autonoma delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'esso non sia irricevibili o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. 2.