{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-2_2014-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120036&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "86eff75915eaa74a889ab026cc2f055d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.01.2014 16.2013.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione di stralcio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:05", "Checksum": "9a1576c5eb67bbe9e4cddb3eef4c3fd3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.01.2014 16.2013.2\nRegesto:\nReclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione di stralcio\n\n\nb) In concreto, i reclamanti, che non contestano la loro soccombenza, non spiegano perché le istanti avvalsesi di un patrocinatore non avrebbero diritto all'indennizzo previsto in caso di vittoria (art. 106 cpv. 1 CPC). Certo, le istanti avrebbero potuto transigere sulla pretesa, ma ancora con la richiesta di stralcio della procedura esse hanno rivendicato un'indennità per ripetibili (cfr. lettera del 13 dicembre 2012). Non vi sono inoltre motivi d'equità che giustificano la rinuncia all'addebito, le istanti hanno comunque dovuto adire il giudice per riottenere l'uso dell'ente locato, il prolungo della locazione essendo intervenuto pendente causa (cfr. doc. G). Si aggiunga che per una valore litigioso di fr. 4590.– (pigione di fr. 1530.– per tre mesi, ovvero da ottobre 2012 alla riconsegna dell'ente locato in dicembre 2012), l'indennità in favore della parte vincente sarebbe variata tra fr. 688.– e fr. 1147.– (15%-25%: art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Anche tenendo conto del fattore di riduzione dell'art. 13 cpv. 2 del regolamento, la causa non essendo terminata con un giudizio di merito, l'indennità di fr. 400.– risulta adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore dell'istante (redazione dell'istanza del 5 ottobre 2012 e degli scritti 5 novembre e 13 dicembre 2012). Ne segue che nessun riproverei può essere mosso al Pretore, donde la reiezione del reclamo.\n3. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità alle controparti, alle quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}