{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-2_2014-01-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120036&nX40_KEY=4921723&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "86eff75915eaa74a889ab026cc2f055d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.01.2014 16.2013.2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione di stralcio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:05", "Checksum": "9a1576c5eb67bbe9e4cddb3eef4c3fd3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.01.2014 16.2013.2\nRegesto:\nReclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione di stralcio\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 17 gennaio 2014/jh\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 18 dicembre 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1 e CO 2 (patrocinate dall'avv. PA 1); |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 10 settembre 2009 i\nconiugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 e CO 2 un contratto di\nlocazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di queste ultime ad __________.\nLa pigione pattuita ammontava a\nfr. 1530.– mensili. La locazione è iniziata il 1° ottobre 2009 e poteva essere\ndisdetta con preavviso di tre mesi, con effetto al 30 settembre, la prima volta\nil 30 settembre 2012. Il 3 ottobre 2011 le\nlocatrici hanno notificato separatamente agli inquilini la disdetta del\ncontratto di locazione per il 30 settembre 2012, non contestata dai conduttori.\nFissato per il 2 ottobre 2012 “l'appuntamento per la consegna dell'appartamento\ne il relativo controllo dello stesso”, RE 1 e RE 2 hanno comunicato alle\nlocatrici di non poter riconsegnare l'appartamento entro la fine del mese, “non\navendo ancora trovato una sistemazione”.\nB. Con istanza 5 ottobre 2012 CO 1 e CO 2 si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, perché ordinasse a RE 2 e RE 1 la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle loro osservazioni del 30 ottobre 2012 i convenuti hanno comunicato di avere trovato un appartamento e che le proprietarie erano disposte a lasciare loro l'appartamento fino alla fine del mese di novembre 2012. Con scritto 5 novembre 2012 le istanti hanno confermato di acconsentire al fatto che i convenuti lasciassero l'appartamento per la fine del menzionato mese e, nell'ipotesi che ciò non fosse avvenuto, esse hanno ribadito la loro richiesta di immediata espulsione dei convenuti. Il 13 dicembre 2012 le istanti hanno comunicato l'avvenuta consegna il 10 dicembre 2012 dell'appartamento da parte dei convenuti. Con decisione 14 dicembre 2012 il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli e ha posto le spese giudiziarie di fr. 200. a carico in solido dei convenuti, tenuti a rifondere alle istanti fr. 400. per ripetibili.\nC. Il 18 dicembre 2012 i convenuti sono insorti contro il dispositivo concernente l'attribuzione di ripetibili della citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di non attribuire nessuna indennità alla controparte. L'atto non è stato notificato per osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il reclamo, indirizzato alla Pretura di Locarno Campagna, è stato trasmesso al Tribunale d'Appello e attribuito a questa Camera, la quale esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC). Ora, la causa divenuta priva di oggetto è stralciata dai ruoli dal giudice (art. 242 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133, consid. 1.2 con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 242 pag. 1069 in alto).\nL'impugnazione autonoma delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare nondimeno ch'esso non sia irricevibili o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione.\n2. Il Pretore, informato con scritto 13 dicembre 2012 dalle istanti dell'avvenuta riconsegna dell'ente locato da parte dei convenuti, ha stalciato la causa dei ruoli, essendo la stessa divenuta senza oggetto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 23 ad art. 241) e, considerandoli soccombenti, ha posto a carico dei convenuti gli oneri processuali di fr. 200.– e le ripetibili di fr. 400.–. I reclamanti contestano l'addebito di ripetibili rilevando che CO 1, informata del reperimento di un nuovo alloggio per la fine di novembre, aveva assicurato loro che “avrebbe avuto pazienza per altri 2 mesi”. Asseriscono inoltre che le locatrici, al corrente del fatto che l'appartamento serviva loro ancora un anno per potere fare completare la scuola al proprio figlio, avrebbero dichiarato che “non ci sarebbero stati problemi a rinnovare per un altro anno, ma sono mancate alla parola data”.\na) Ora, le spese giudiziarie, che comprendono le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 let. b e cpv. 3 CPC) sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In forza del rinvio di cui all'art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), nel Canton Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC."}