Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, ha diritto a un'adeguata indennità. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 200.–. 3. Notificazione a: | | – avv.; –. | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.