2 CC e assolutamente generica, tanto da non potersi comprendere quali ne siano le ragioni soggiacenti. Ciò vale altresì per le sue ulteriori richieste di un nuovo piano di assegnazione delle parti comuni e di un nuovo regolamento condominiale, il reclamante non avendo minimamente spiegato in che modo vorrebbe che gli stessi fossero in concreto modificati. Come l'assemblea dei comproprietari avrebbe potuto deliberare con cognizione resta così un mistero. Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo vede la sua sorte segnata. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.