Se non che, per tacere del fatto che al riguardo la contestazione della risoluzione assembleare è tardiva (sopra consid. 4), così argomentando egli, una volta di più, non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con l'argomentazione del primo giudice secondo cui la sua richiesta di rettificazione delle quote è contraria all'art. 712e cpv. 2 CC e assolutamente generica, tanto da non potersi comprendere quali ne siano le ragioni soggiacenti.