Per il resto il reclamante si limita ad asserire che i posteggi non dovrebbero partecipare ai costi di pulizia delle parti comuni interni ed esterni e che sarebbe scorretto ripartire secondo i millesimi i costi di amministrazione. Tali allegazioni, addotte per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). 6.