fr. 397.60 addebitato all'attore riguarda per finire unicamente “i costi di pulizia delle parti comuni, interni ed esterni, amministrazione, assicurazione stabile, interessi e spese bancarie sul conto gestione, fr. 2.– annui per il consumo di elettricità del box, quota fondo rinnovamento”. E siccome le autorimesse non partecipano ai costi di riscaldamento, acqua potabile, fognatura e manutenzione delle parti comuni all'interno del condominio, la delibera non può dirsi ledere il precetto imperativo dell'art. 712h cpv. 3 CC. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso. c) Il reclamante sostiene che per rispettare i parametri previsti dall'art. 712h cpv.