ad art. 712h CC), ma può rimanere indecisa. In concreto, è indubbio che ove la ripartizione delle spese comuni avesse seguito i criteri enunciati nel regolamento per l'uso e l'amministrazione della comproprietà, la risoluzione sull'approvazione dei conti 2010 non avrebbe tenuto conto del fatto che per i titolari di proprietà per piani aventi unicamente un diritto esclusivo sulle autorimesse alcune spese comuni non servono o servono minimamente con queste, ovvero sono spese oggettivamente inutili per i loro fruitori (Wermelinger, op. cit., n. 78 seg. ad art. 712h CC). Ciò contrasta con l'art. 712h cpv. 3 CC. Resta il fatto che nella fattispecie, come accertato dal primo giudice, l'onere di