L'art. 10 del medesimo regolamento prevede che le spese per la manutenzione e riparazione dell'impianto di riscaldamento, le spese di consumo e di esercizio del riscaldamento sono ripartire, senza facoltà di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, in misura proporzionale alla superficie radiante (doc. C). Ora, ci si può chiedere se l'attore, titolare della proprietà per piani dal 1986, possa rimettere in discussione una ripartizioni delle spese effettuate in base alla contestata chiave dopo averle pacificamente onorate per anni. Sulla questione non occorre dilungarsi per le ragioni in appresso. b)