Ancorché non vi sia alcun accenno a motivi di nullità, questa può sempre essere fatta valere (Wermelinger, op. cit., n. 211 ad art. 712m CC). Sotto questo profilo l'azione era di per sé ricevibile. a) Secondo l'art. 9 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della comproprietà le spese per le quali devono concorrere i comproprietari proporzionalmente ai millesimi posseduti sono quelle concernenti: a) l'illuminazione delle scale e dei locali di uso comune; b) i premi dell'assicurazione incendi – acqua e R.C; c) il canone annuo d'acqua e per gli impianti di uso comune; d) l'ordinaria manutenzione delle parti comuni del fabbricato; e) la riparazione straordinaria delle parti comuni