Secondo gli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a una risoluzione assembleare ha la facoltà di impugnare quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Si tratta di un termine perentorio, da esaminare d'ufficio, che decorre dal momento in cui l'interessato conosce l'intero tenore della decisione (“decisione completa”). Trattandosi di comproprietari presenti all'assemblea, si può ritenere che tale presupposto sia dato dalla solo partecipazione alla medesima (Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 240 segg. 712m CC; Foëx in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 25 segg.