3 CC, di modo che non ha ritenuto censurabile l'addebito di una quota di spese comuni, “le voci oggetto della ripartizione anche sulla PPP dell'attore appaiono essere anche nell'interesse della stessa”. Egli ha poi soggiunto che la mancata applicazione alla lettera del regolamento non inficiava la decisione di approvazione dei conti mentre la richiesta di modificare il testo del regolamento “per allinearlo a quanto effettivamente praticato in quel condominio dev'essere trattandata e decisa ad hoc in un'altra assemblea condominiale”. Quanto alla richiesta dell'attore di una nuova suddivisione della proprietà per piani (oggetto n. 9), per il Pretore essa è “contraria all'art. 712e cpv.