Per il primo giudice l'attore, cui incombeva l'onere allegatorio e probatorio, non ha né specificato né dimostrato quali spese sarebbero inutili o quantomeno di minima utilità per la sua unità e quindi contrarie all'art. 712h cpv. 3 CC, di modo che non ha ritenuto censurabile l'addebito di una quota di spese comuni, “le voci oggetto della ripartizione anche sulla PPP dell'attore appaiono essere anche nell'interesse della stessa”.