{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-29_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120587&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b3f423ab508debbea2f0acce2ad3a993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:39", "Checksum": "2e3d2b12cfb1af5a9f7ab7eec5d4b5fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29\nRegesto:\nProprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari\n\n\nd) Il reclamante ribadisce che occorrerebbe creare un fondo di rinnovamento specifico per le autorimesse, senza tuttavia spiegare per quale motivo queste proprietà per piani non dovrebbero partecipare alla creazione del fondo destinato a finanziare lavori di rinnovamento e manutenzione delle parti comuni dell'immobile, quali il tetto o le facciate. Per il resto il reclamante si limita ad asserire che i posteggi non dovrebbero partecipare ai costi di pulizia delle parti comuni interni ed esterni e che sarebbe scorretto ripartire secondo i millesimi i costi di amministrazione. Tali allegazioni, addotte per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).\n6. Per quanto riguarda la richiesta di modifica delle quote di valore e quindi di una nuova suddivisione della proprietà per piani “che possa meglio ottemperare ai requisiti dell'art. 712h cpv. 3 CC”, il reclamante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto esaminare la questione e imporre all'amministrazione di rivedere la suddivisione delle spese condominiali e adeguare il regolamento condominiale. Se non che, per tacere del fatto che al riguardo la contestazione della risoluzione assembleare è tardiva (sopra consid. 4), così argomentando egli, una volta di più, non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con l'argomentazione del primo giudice secondo cui la sua richiesta di rettificazione delle quote è contraria all'art. 712e cpv. 2 CC e assolutamente generica, tanto da non potersi comprendere quali ne siano le ragioni soggiacenti. Ciò vale altresì per le sue ulteriori richieste di un nuovo piano di assegnazione delle parti comuni e di un nuovo regolamento condominiale, il reclamante non avendo minimamente spiegato in che modo vorrebbe che gli stessi fossero in concreto modificati. Come l'assemblea dei comproprietari avrebbe potuto deliberare con cognizione resta così un mistero. Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo vede la sua sorte segnata.\n7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, ha diritto a un'adeguata indennità.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte un'indennità di\nfr. 200.–.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– avv.; –.\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}