{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-29_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120587&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b3f423ab508debbea2f0acce2ad3a993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:39", "Checksum": "2e3d2b12cfb1af5a9f7ab7eec5d4b5fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29\nRegesto:\nProprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari\n\n\n5. Nella petizione l'attore, invero, chiedeva di dichiarare nulla la “trattanda n. 5 del verbale dell'assemblea generale ordinaria dei condomini del CO 1 a __________ tenutasi in data 30 maggio 2011”, salvo indicare che “disposizioni del regolamento condominiale in contrasto con il cpv. 3 dell'art. 712h CC, norma imperativa, possono essere annullate dal giudice come previsto da giurisprudenza” (petizione pag. 6). Ancorché non vi sia alcun accenno a motivi di nullità, questa può sempre essere fatta valere (Wermelinger, op. cit., n. 211 ad art. 712m CC). Sotto questo profilo l'azione era di per sé ricevibile.\na) Secondo l'art. 9 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della comproprietà le spese per le quali devono concorrere i comproprietari proporzionalmente ai millesimi posseduti sono quelle concernenti:\na) l'illuminazione delle scale e dei locali di uso comune;\nb) i premi dell'assicurazione incendi – acqua e R.C;\nc) il canone annuo d'acqua e per gli impianti di uso comune;\nd) l'ordinaria manutenzione delle parti comuni del fabbricato;\ne) la riparazione straordinaria delle parti comuni;\nf) le spese generali di amministrazione;\ng) i canoni e i tributi che venissero imposti al fabbricato;\nh) tutte le altre spese e oneri riguardanti in modo indubbio l'uso comune dello stabile;\ni) (…)\nAppartengono all'uso comune anche le spese di manutenzione e riparazione sia ordinaria che straordinaria, il restauro e la pitturazione degli avvolgibili, dei telai, delle imposte esterne, delle ringhiere e delle balaustre dei balconi, e delle terrazze dei singoli appartamenti.\nL'art. 10 del medesimo regolamento prevede che le spese per la manutenzione e riparazione dell'impianto di riscaldamento, le spese di consumo e di esercizio del riscaldamento sono ripartire, senza facoltà di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, in misura proporzionale alla superficie radiante (doc. C). Ora, ci si può chiedere se l'attore, titolare della proprietà per piani dal 1986, possa rimettere in discussione una ripartizioni delle spese effettuate in base alla contestata chiave dopo averle pacificamente onorate per anni. Sulla questione non occorre dilungarsi per le ragioni in appresso.\nb) Ora, la questione di sapere se una decisione assembleare adottata in dispregio dell'art. 712h cpv. 3 CC sia nulla o solamente annullabile è controversa (riassunto in: Werme-linger, op. cit., n. 73 segg. ad art. 712h CC), ma può rimanere indecisa. In concreto, è indubbio che ove la ripartizione delle spese comuni avesse seguito i criteri enunciati nel regolamento per l'uso e l'amministrazione della comproprietà, la risoluzione sull'approvazione dei conti 2010 non avrebbe tenuto conto del fatto che per i titolari di proprietà per piani\naventi unicamente un diritto esclusivo sulle autorimesse alcune spese comuni non servono o servono minimamente con queste, ovvero sono spese oggettivamente inutili per i loro fruitori (Wermelinger, op. cit., n. 78 seg. ad art. 712h CC). Ciò contrasta con l'art. 712h cpv. 3 CC. Resta il fatto che nella fattispecie, come accertato dal primo giudice, l'onere di\nfr. 397.60 addebitato all'attore riguarda per finire unicamente “i costi di pulizia delle parti comuni, interni ed esterni, amministrazione, assicurazione stabile, interessi e spese bancarie sul conto gestione, fr. 2.– annui per il consumo di elettricità del box, quota fondo rinnovamento”. E siccome le autorimesse non partecipano ai costi di riscaldamento, acqua potabile, fognatura e manutenzione delle parti comuni all'interno del condominio, la delibera non può dirsi ledere il precetto imperativo dell'art. 712h cpv. 3 CC. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.\nc) Il reclamante sostiene che per rispettare i parametri previsti dall'art. 712h cpv. 3 CC non basti escludere i costi di riscaldamento, acqua potabile, fognatura e manutenzione delle parti comuni all'interno del condominio, ma occorre che “l'amministratore intervenga su ogni singola voce limitando quelle che sono le spese da imputargli al minimo indispensabile”. Se non che, per tacere del fatto che già il Pretore ha rimproverato all'interessato di non avere specificato né dimostrato quali spese poste a suo carico sono contrarie all'art. 712h cpv. 3 CC, nemmeno in questa sede egli precisa alcunché. Per altro, non costituisce una censura conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 321 cpv. 1 CPC rilevare che “basta esaminare i conteggi di consuntivo e di preventivo per capire che gli vengono richieste anche delle partecipazioni che non sarebbero in correlazione con il box”, senza spiegare perché l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente errato. Né configura un'ammissibile censura l'apodittica affermazione che “il fatto stesso di suddividere, seppure con qualche ovvia eccezione, il costo annuale in base alle quote di partecipazione millesimali è già di per sé la prova che non si terrebbe minimamente conto che egli beneficia solo in bassissima parte di quelli che sono i costi del condominio”, l'art. 712h cpv. 3 CC non essendo destinato a stabilire una equità assoluta in tema di ripartizione delle spese comuni (Wermelinger, op. cit., n. 101 ad art. 712h CC)."}