{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-29_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120587&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b3f423ab508debbea2f0acce2ad3a993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:39", "Checksum": "2e3d2b12cfb1af5a9f7ab7eec5d4b5fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29\nRegesto:\nProprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Pretore, relativamente all'approvazione dei conti (oggetto n. 5), dopo avere constatato che le spese comuni a carico dell'attore ammontavano a fr. 397.60, ha accertato che per le autorimesse tale ripartizione tiene conto unicamente dei “costi di pulizia delle parti comuni interni ed esterni, amministrazione, assicurazione stabile, interessi e spese bancarie sul conto gestione, fr. 2.– annui per il consumo di elettricità del box, quota fondo rinnovamento” a esclusione dei “costi di riscaldamento, acqua potabile, fognatura e manutenzione delle parti comuni all'interno del condominio”, e ciò malgrado tale chiave di riparto non figuri nel regolamento per l'uso e l'amministrazione della comproprietà. Per il primo giudice l'attore, cui incombeva l'onere allegatorio e probatorio, non ha né specificato né dimostrato quali spese sarebbero inutili o quantomeno di minima utilità per la sua unità e quindi contrarie all'art. 712h cpv. 3 CC, di modo che non ha ritenuto censurabile l'addebito di una quota di spese comuni, “le voci oggetto della ripartizione anche sulla PPP dell'attore appaiono essere anche nell'interesse della stessa”. Egli ha poi soggiunto che la mancata applicazione alla lettera del regolamento non inficiava la decisione di approvazione dei conti mentre la richiesta di modificare il testo del regolamento “per allinearlo a quanto effettivamente praticato in quel condominio dev'essere trattandata e decisa ad hoc in un'altra assemblea condominiale”.\nQuanto alla richiesta dell'attore di una nuova suddivisione della proprietà per piani (oggetto n. 9), per il Pretore essa è “contraria all'art. 712e cpv. 2 CC (poiché l'attore non ha per nulla dimostrato il realizzarsi delle condizioni qui previste) ed assolutamente generica, ossia mancante dell'allegazione necessaria, tanto da non potersi comprendere quali ne siano le ragioni soggiacenti, quando la legge mette piuttosto a disposizione – (anche) per situazioni come la presente – lo strumento del regolamento condominiale”. E ciò, ha soggiunto, a maggiore ragione nel caso concreto se si considera che “l'interpretazione effettiva del regolamento ha portato, nell'esercizio 2010, ad un risultato economico in linea con l'art. 712h cpv. 3 CC.”\n4. Secondo gli art. 712m cpv. 2 e 75 CC ogni comproprietario che non abbia aderito a una risoluzione assembleare ha la facoltà di impugnare quest'ultima davanti al giudice entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Si tratta di un termine perentorio, da esaminare d'ufficio, che decorre dal momento in cui l'interessato conosce l'intero tenore della decisione (“decisione completa”). Trattandosi di comproprietari presenti all'assemblea, si può ritenere che tale presupposto sia dato dalla solo partecipazione alla medesima (Wermelinger in: Zürcher Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 240 segg. 712m CC; Foëx in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 25 segg. 75).\nIn concreto, l'assemblea dei comproprietari si è tenuta il 30 maggio 2011. E siccome RE 1 ha partecipato alla medesima, il termine di un mese per contestarla è scaduto il 30 giugno 2011 (art. 77 cpv. 1 n. 3 CO). Introdotta il 4 luglio 2011, l'azione in rassegna è stata quindi promossa tardivamente. Poco importa che l'attore abbia ricevuto il verbale dell'assemblea il 10 giugno 2011, giacché nella misura in cui egli ha partecipato alla stessa è venuto a conoscenza dell'intero contenuto delle decisioni adottate quel giorno. L'azione di “contestazione della decisione di assemblea condominale” fondata sull'art. 75 CC andava così dichiarata irricevibile e di conseguenza anche il reclamo non meriterebbe ulteriore disamina. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere ed esaminare le censure esposte dal reclamante, l'esito dell'impugnazione non muterebbe per le ragioni che seguono."}