{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-01-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-29_2015-01-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120587&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b3f423ab508debbea2f0acce2ad3a993"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:39", "Checksum": "2e3d2b12cfb1af5a9f7ab7eec5d4b5fe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.01.2015 16.2013.29\nRegesto:\nProprietà per piani: contestazione di risoluzioni assembleari\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 7 gennaio 2015/jh\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 18 luglio 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, sorge una proprietà per piani (CO 1) costituito di 17 unità (9 appartamenti, 1 deposito e 7 autorimesse). RE 1 è titolare della proprietà per piani n. 561 (15/1000 del fondo base) con diritto esclusivo sull'autorimessa n. 3. Il 30 maggio 2011 l'assemblea dei comproprietari ha, tra l'altro, approvato, con voto contrario di RE 1, i conti dell'esercizio 2010 (oggetto n. 5) e respinto all'unanimità i punti oggetto di discussione da lui richiesti, segnatamente “votazione per nuovo regolamento, votazione nuova divisione PPP, definizione voce \"Struttura portante\", voce fondo rinnovo per soli box e rimborso spese 2009-2010” (oggetto n. 9).\nB. Il 4 luglio 2011 RE 1 si è rivolto Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di conciliazione volta ad accertare la nullità della risoluzione assembleare n. 5 e che fossero approvati “una nuova divisione della suddetta proprietà per piani (in base alla quale venga definita la voce \"Struttura portante\" e venga aggiunta la voce \"Box\"), un nuovo piano di assegnazione delle parti comuni e un nuovo regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio”. Il 12 ottobre 2011 il Segretario assessore ha rilasciato all'attore l'autorizzazione ad agire. Con petizione del 10 novembre 2011 RE 1 ha convenuto la Comunione dei comproprietari CO 1 davanti al medesimo Pretore perché fosse accertata la nullità della risoluzione assembleare n. 5 e che fossero approvati “una nuova divisione della suddetta proprietà per piani (in base alla quale venga definita la voce \"Struttura portante\" e venga aggiunta la voce \"Box\"), un nuovo piano di assegnazione delle parti comuni e un nuovo regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio”. Nella sua risposta del 21 dicembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 3 gennaio 2012 l'attore ha mantenuto il suo punto di vista. Altrettanto ha fatto la convenuta nella duplica del 13 gennaio 2012. L'udienza per le prime arringhe si è tenuta il 26 marzo 2012 e non essendoci prove la causa è stata ritenuta matura per il giudizio. Statuendo il 14 giugno 2013 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– a carico dell'attore.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 luglio 2013 nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata, nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2013 la Comunione dei comproprietari del CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa con la procedura ordinaria degli art. 219 segg. CPC, salvo poi accertare nella decisione il valore litigioso in “manifestamente inferiore a fr. 10 000.–”. Se non che trattandosi di una controversia patrimoniale con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, la petizione doveva seguire così la procedura semplificata degli art. 243 segg. CPC. Tale irregolarità non ha menomato il diritto d'essere sentito dell'attore, il quale ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un giudice munito di piena cognizione in fatto e in diritto. La decisione del Pretore è impugnabile con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la sentenza di primo grado è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 19 giugno 2013, di modo che il reclamo in esame, introdotto il 18 luglio 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è di conseguenza ricevibile."}