Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare indennità all'opponente, le cui osservazioni, che riprendono testualmente il contenuto di quelle del 13 maggio 2013, non hanno con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione a: – D; – Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.