A11 allegati alle osservazioni della convenuta), ciò che al riguardo rende del tutto infondata la contestazione sul pagamento dell'importo di fr. 167.– rivendicato per il servizio usufruito dalla ragazza nel mese di gennaio 2011. In definitiva, perché nel ritenere che l'istante non dovesse conoscere i rapporti interni tra genitori, il primo giudice sia incorso in errore, il reclamante non spiega. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.