Nulla muta il fatto che l'Istituto fosse a conoscenza dell'“aspra vertenza di divorzio in essere dal 2003”, le domande di iscrizione alla scuola con la frequentazione alla mensa essendo state firmate indistintamente dall'uno o dall'altro genitore. Il reclamante neppure accenna al motivo per cui l'istante avrebbe dovuto tenere conto della sua sola volontà né perché l'opzione della mensa sia stata poi da lui confermata sulla domanda di iscrizione per l'anno 2010/2011 di J__________ (doc. A11 allegati alle osservazioni della convenuta), ciò che al riguardo rende del tutto infondata la contestazione sul pagamento dell'importo di fr.