Per l'art. 146 CO, poi, salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri. Quanto alla modifica delle domande d'iscrizione, è vero che l'opzione “scuola senza mensa” vistata in un primo tempo risulta poi essere barrata mentre quella “scuola + mensa” è crociata (doc. B e C allegati all'istanza). Sennonché, contrariamente a quanto pretende il reclamante, questa sola circostanza non rende verosimile che egli avesse impartito all'Istituto l'ordine di voler sospendere il servizio mensa in favore dei figli.