B e C allegati all'istanza) porta alla nascita di un debito solidale (art. 143 segg. CO). E in tal caso il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), mentre il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO). Per l'art. 146 CO, poi, salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.