Nella fattispecie, lo scritto 11 settembre 2009 dell'istante allegato al reclamo, mai presentato al primo giudice, รจ irricevibile e deve quindi essere estromesso dagli atti. 4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertato che l'istante ha eseguito quanto le era stato richiesto dai genitori dei ragazzi, ha stabilito che i convenuti erano debitori solidali nei confronti dell'istituto scolastico ed erano pertanto tenuti a pagarle in solido la retta della mensa usufruita dai figli. A suo parere, i rapporti interni tra i due debitori non influenzano il loro obbligo di pagamento verso l'istante. Donde l'accoglimento della petizione.