1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Nella fattispecie, lo scritto 11 settembre 2009 dell'istante allegato al reclamo, mai presentato al primo giudice, è irricevibile e deve quindi essere estromesso dagli atti.