Replicando il 13 maggio 2013 l'istante ha ribadito la propria posizione. B. Statuendo l'8 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a pagare in solido all'istante fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–. C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2013 chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni 18 settembre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.