{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-28_2014-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119792&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fca25ecdba385e3cd4afe9b87479d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.11.2014 16.2013.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - debito solidale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:54", "Checksum": "8ce156ab762c56df918838135a9dce6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.11.2014 16.2013.28\nRegesto:\nTutela giurisdizionale nei casi manifesti - debito solidale\n\n\n4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, accertato che l'istante ha eseguito quanto le era stato richiesto dai genitori dei ragazzi, ha stabilito che i convenuti erano debitori solidali nei confronti dell'istituto scolastico ed erano pertanto tenuti a pagarle in solido la retta della mensa usufruita dai figli. A suo parere, i rapporti interni tra i due debitori non influenzano il loro obbligo di pagamento verso l'istante. Donde l'accoglimento della petizione. Il reclamante ribadisce che sua moglie ha modificato, a sua insaputa, il formulario di iscrizione alla scuola, cancellando il visto da lui apposto sulla casella “scuola senza mensa” e sostituendolo con una crocetta nel quadratino corrispondente alla richiesta “scuola + mensa”. Egli rimprovera al primo giudice di non avere considerato che quanto da lui asserito non è stato contestato dall'istante, la quale nella sua replica si era limitata a osservare che le domande di iscrizione sono state firmate da ambedue i convenuti, che le loro problematiche di separazione non le interessano e che le fatture sono sempre state onorate, sottintendendo, a suo dire, che visto come in passato la mensa era stata da lui pagata, allora sarebbe tenuto a pagarla in futuro anche quando avesse dato disposizioni contrarie.\n5. Secondo l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo la giurisprudenza un fatto è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate (DTF 138 III 623, consid. 5.1.1).\n6. In concreto, il reclamante non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori delle domande iscrizione di B__________ e J__________ all'Istituto scolastico per l'anno 2009/10 (doc. B e C allegati all'istanza) porta alla nascita di un debito solidale (art. 143 segg. CO). E in tal caso il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi il debito o una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO), mentre il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale (art. 145 cpv. 1 CO). Per l'art. 146 CO, poi, salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.\nQuanto alla modifica delle domande d'iscrizione, è vero che l'opzione “scuola senza mensa” vistata in un primo tempo risulta poi essere barrata mentre quella “scuola + mensa” è crociata (doc. B e C allegati all'istanza). Sennonché, contrariamente a quanto pretende il reclamante, questa sola circostanza non rende verosimile che egli avesse impartito all'Istituto l'ordine di voler sospendere il servizio mensa in favore dei figli. Né essa consente di ritenere, a un esame di verosimiglianza, che sia stata la moglie a modificare i formulari a sua insaputa già per il fatto che questi appaiono essere stati redatti dalla moglie stessa “io sottoscritta madre di __________ B__________ e J__________” e la firma del marito è indubbiamente sovrapposta a quella della moglie. Per di più, il reclamante non indica perché l'Istituto avrebbe dovuto rilevare un disaccordo tra genitori e non avrebbe potuto, in buona fede, escludere che tale cancellatura fosse riconducibile a un'errata compilazione del formulario tanto più che fin dall'anno scolastico 2006/07 B__________ e J__________ avevano frequentato la mensa della scuola (doc. A1-A8 allegati alle osservazioni della convenuta).\nCerto, l'istante non ha espressamente contestato l'allegazione del convenuto secondo cui “l'istituto modificò o permise alla mia ex moglie di modificare l'iscrizione cancellando le mie indicazioni” ma ciò non la rende verosimile, a maggior ragione se si pensa che è smentita dagli atti. Nulla muta il fatto che l'Istituto fosse a conoscenza dell'“aspra vertenza di divorzio in essere dal 2003”, le domande di iscrizione alla scuola con la frequentazione alla mensa essendo state firmate indistintamente dall'uno o dall'altro genitore. Il reclamante neppure accenna al motivo per cui l'istante avrebbe dovuto tenere conto della sua sola volontà né perché l'opzione della mensa sia stata poi da lui confermata sulla domanda di iscrizione per l'anno 2010/2011 di J__________ (doc. A11 allegati alle osservazioni della convenuta), ciò che al riguardo rende del tutto infondata la contestazione sul pagamento dell'importo di fr. 167.– rivendicato per il servizio usufruito dalla ragazza nel mese di gennaio 2011. In definitiva, perché nel ritenere che l'istante non dovesse conoscere i rapporti interni tra genitori, il primo giudice sia incorso in errore, il reclamante non spiega. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto.\n7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare indennità all'opponente, le cui osservazioni, che riprendono testualmente il contenuto di quelle del 13 maggio 2013, non hanno con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto."}