{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-28_2014-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119792&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fca25ecdba385e3cd4afe9b87479d74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.11.2014 16.2013.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - debito solidale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:54", "Checksum": "8ce156ab762c56df918838135a9dce6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.11.2014 16.2013.28\nRegesto:\nTutela giurisdizionale nei casi manifesti - debito solidale\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 17 luglio 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 15 gennaio 2013 la CO 1, che gestisce in particolare una scuola elementare e media all'istituto __________ a __________, ha presentato un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Giudice di pace del Circolo di Lugano ovest per ottenere che RE 1 e D__________ fossero tenuti al pagamento di fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009, corrispondenti ai costi dei pasti consumanti dai loro figli B__________ e J__________ alla mensa della scuola da lei gestita. Nella sue osservazioni 15 marzo 2013 RE 1 ha contestato di essere debitore dell'importo richiesto, perché l'iscrizione alla mensa scolastica dei figli era stata effettuata, a sua insaputa, da sua moglie, dalla quale vive separato dal mese di dicembre 2002. Nelle sue osservazioni 8 aprile 2013 D__________ ha invece sostenuto che spetterebbe al marito pagare il servizio di mensa usufruito dai figli. Replicando il 13 maggio 2013 l'istante ha ribadito la propria posizione.\nB. Statuendo l'8 luglio 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando i convenuti a pagare in solido all'istante fr. 2135.– oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2013 chiedendo sostanzialmente l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni 18 settembre 2013 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 23 settembre 2013 il reclamante ha riaffermato il suo punto di vista.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), in una controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Esperito contro una decisione non concernente una causa proposta a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, il cui valore litigioso, di fr. 2135.–, è inferiore a fr. 10 000.–, competente è questa Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 e lett. e n. 1 LOG). L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto il 17 luglio 2013, è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Nella fattispecie, lo scritto 11 settembre 2009 dell'istante allegato al reclamo, mai presentato al primo giudice, è irricevibile e deve quindi essere estromesso dagli atti."}