c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla reclamante, rappresentata da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione anche delle indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è accolta. Di conseguenza, CO 1 è condannato a pagare a RE 1 fr. 2172.40 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2010. 2.