2172.40, importo di per sé non contestato dalla convenuta. Quanto agli interessi, essi decorrono dal 1° ottobre 2010, il credito della lavoratrice essendo esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ovvero in concreto il 30 settembre 2010 (art. 339 cpv. 1 CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13). 7. La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC).