1 e 3 CO. Spetta al lavoratore che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe deciso di licenziarlo con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.). b) In concreto, nemmeno la reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe licenziata in tronco tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata della regolare disdetta. Ciò posto, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che la convenuta è obbligata a versare all'istante fr. 2172.40, importo di per sé non contestato dalla convenuta.