In altre parole è necessario ricollocare la parte nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero concluso alcun accordo di rescissione del contratto non valido (sentenza del Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con numerosi riferimenti). Quando la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta tramite un accordo inefficace prima della scadenza del termine di disdetta, occorre chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato concluso alcun accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, avrebbe rescisso il contratto osservando i termini di disdetta prescritti o con effetto immediato.