Da parte sua, la convenuta ha solamente rinunciato “alla sua qualità di datrice di lavoro” (osservazioni pag. 3 in fine) ovvero ai servizi dell'istante, che di per sé nemmeno dovrebbe essere considerata in quanto corrispondente alla volontà della stessa di cessare il rapporto di lavoro. Ciò premesso appare evidente che le concessioni del datore di lavoro sono nettamente inferiori a quelle fatte dalla lavoratrice tanto più se si pensa che essa nemmeno aveva in vista un nuovo impiego e ha dovuto richiedere le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (sentenza Tribunale federale 4C.250/2001 del 21 novembre 2001, consid. 1b).