Ora, la lavoratrice, già con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv. 1 CO), ha rinunciato alla differenza di stipendio per i mesi di disdetta (tre mesi), al pagamento del salario della tredicesima mensilità così come ai diritti previsti dalla continuazione della relazione contrattuale (art. 336c cpv. 2 CO). Da parte sua, la convenuta ha solamente rinunciato “alla sua qualità di datrice di lavoro” (osservazioni pag. 3 in fine) ovvero ai servizi dell'istante, che di per sé nemmeno dovrebbe essere considerata in quanto corrispondente alla volontà della stessa di cessare il rapporto di lavoro.