Così come è indubbio che i problemi di salute della lavoratrice non avrebbero potuto essere una giusta causa di licenziamento in tronco (art. 337c cpv. 1 CO). In tali circostanze, l'esistenza di concessioni reciproche e di un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro dev'essere ammessa con ritegno (sentenza del Tribunale federale 4C.185/2002 del 27 settembre 2002, consid. 4.1). c) Ora, la lavoratrice, già con un termine di disdetta ordinario (art. 335c cpv.