è un accordo sulla rescissione del contratto che contemporaneamente comporta una compensazione adeguata ai sensi dell'art. 341 del CO (in questo caso la sentenza sarebbe corretta), oppure, se non vi è un accordo valido, siamo confrontati con una rescissione immediata del rapporto di lavoro, unilaterale, e dunque ai sensi dell'art. 337c CO il datore deve il pieno risarcimento del danno che corrisponde al periodo di preavviso più un'eventuale indennità che non è stata rivendicata”. A suo avviso, l'accordo da lei sottoscritto, siccome comportava la rinuncia integrale al periodo di preavviso, non era una transazione adeguata e ha così rinunciato in maniera eccessiva ai propri diritti.