Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione. 4. La reclamante ribadisce la sua versione dei fatti, sottolineando che il 28 settembre 2010 è rientrata al lavoro dopo due settimane di vacanza e non di malattia, che nonostante la limitazione nel sollevare dei pesi, non era inabile al lavoro, “tant'è che quella mattina [il 28 settembre 2010] aveva esercitato la sua consueta attività lavorativa” e “non si era rifiutata di prestare l'attività alla quale era adibita”, ciò che “dimostra che la problematica non si era presentata con immediatezza e pertanto era possibile coesistere con la limitazione, sicuramente per l'eventuale periodo di preavviso regolare”.