che parimenti il fatto che avesse dei problemi di salute non rende verosimile la tesi che la rende di per ciò stesso incapace di accettare consapevolmente l'accordo sottoscritto; che per far giungere il Giudice a questo convincimento occorreva portare qualche elemento esterno più concreto, cosa che non è stata fatta; che questo Giudice è bensì conscio del fatto che, in fattispeci quali quelle qui in essere, l'onere della prova rischia di penalizzare maggiormente la parte più debole, ma il sentimento di solidarietà non può giungere fino ad ammettere per provate circostanze che non lo sono state”. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la petizione. 4.