che tale carattere è inoltre supportato, a mente della parte convenuta, anche dal fatto che la cessazione dell'obbligo di presenza e del rapporto di lavoro avveniva immediatamente ma dietro versamento di un ulteriore mese di salario”. Egli ha poi stabilito che “da chiarire è unicamente la circostanza se la signora RE 1 fosse o meno in grado di comprendere quanto le stava accadendo” e, ricordato il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 8 CC, ha soggiunto “che il fatto che la parte convenuta sia la parte più debole al contratto, non la rende di per ciò stesso incapace di capire la portata della firma di un accordo;