firmando; che la parte convenuta ritiene invece che la firma dell'accordo, essendo intervenuta dopo un'ora di discussione durante la quale sono state valutate la posizione dell'istante, le differenti ipotesi lavorative possibili per evitare il licenziamento e le conseguenze, è avvenuta da parte della signora RE 1 in piena consapevolezza, configurando in tal modo il carattere di scioglimento consensuale di contratto; che tale carattere è inoltre supportato, a mente della parte convenuta, anche dal fatto che la cessazione dell'obbligo di presenza e del rapporto di lavoro avveniva immediatamente ma dietro versamento di un ulteriore mese di salario”.