che è per contro controversa la qualificazione di tale accordo, la parte istante ritenendolo un licenziamento unilaterale avvenuto senza rispettare i termini contrattuali, la parte convenuta una transazione, essendo appunto un accordo raggiunto di comune intesa che comportava concessioni reciproche; che la parte istante sostiene la propria tesi argomentando che, proprio per la sua particolare situazione personale, non era in misura di intendere esattamente i termini della questione, che il colloquio è avvenuto senza preavviso, che la CO 1 non le ha prospettato soluzioni alternative all'interno della struttura e non le ha lasciato il tempo necessario per meglio comprendere quanto stava