che in quell'occasione le parti hanno sottoscritto un accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la parte convenuta non avendo, stante il precario stato di salute della signora RE 1, la possibilità di offrirle un'occupazione adeguata; che è per contro controversa la qualificazione di tale accordo, la parte istante ritenendolo un licenziamento unilaterale avvenuto senza rispettare i termini contrattuali, la parte convenuta una transazione, essendo appunto un accordo raggiunto di comune intesa che comportava concessioni reciproche;