4.2 e rinvii). 3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato “che non è contestato quanto segue (…) che il 28.9.2010, al rientro da un periodo di assenza per malattia, la signora RE 1 è stata convocata dal responsabile del marketing signor L__________ e dal gerente del punto vendita signor S__________; che in quell'occasione le parti hanno sottoscritto un accordo di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la parte convenuta non avendo, stante il precario stato di salute della signora RE 1, la possibilità di offrirle un'occupazione adeguata;